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Calcolo dell’indennità di ferie corrisposta ai lavoratori dell’impresa utilizzatrice ed ai somministrati

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con sentenza del 12 maggio 2022 alla causa n. C-426/20 – è intervenuta sulla questione sollevata da alcuni lavoratori contro l’agenzia interinale con la quale hanno stipulato un contratto di lavoro interinale, in riferimento all’importo dell’indennità che tale società deve versare loro, per giorni di ferie retribuite non godute e per l’indennità per ferie corrispondente, a causa della cessazione del loro rapporto di lavoro.

Al riguardo, la CGUE ha dichiarato che la direttiva 2008/104 volta a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale, osta a una normativa nazionale in forza della quale l’indennità a cui i lavoratori tramite agenzia interinale hanno diritto, in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice, a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente, è inferiore all’indennità alla quale tali lavoratori avrebbero diritto, nella medesima situazione e allo stesso titolo, se fossero stati direttamente impiegati da tale impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata.
Infatti, secondo la CGUE l’indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare a un lavoratore, a causa della cessazione del suo rapporto di lavoro interinale, a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente è inclusa nella nozione di “condizioni di base di lavoro e d’occupazione”, ai sensi della direttiva.

Per quanto riguarda la portata del principio della parità di trattamento, la Corte di Giustizia Europea rileva che, conformemente alla direttiva, i lavoratori tramite agenzia interinale devono, per la durata della loro missione presso un’impresa utilizzatrice, beneficiare di condizioni di base di lavoro e d’occupazione almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati da tale impresa per svolgervi il medesimo lavoro.
Spetterà comunque al tribunale nazionale accertare il rispetto di tale principio e, a tal fine, dovrà segnatamente verificare se il regime generale delle ferie sia applicabile nel caso di specie, nella misura in cui l’espressione «in proporzione alla durata del rispettivo contratto» dovrebbe essere letta assieme alle altre disposizioni di tale regime generale, al fine di determinare l’importo dell’indennità alla quale i lavoratori di cui trattasi hanno diritto.

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