La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 20 dicembre 2022, n. 3 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità per il datore di lavoro di nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione.
Il documento di prassi parte dalla premessa che responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di legge designata dal datore di lavoro per il coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Al riguardo, il MLPS ha ricordato che tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili ci sono:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Pertanto, il datore di lavoro è legittimato ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, ovvero ad incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.