L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 12 maggio 2021, prot. n. 762 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale (cd. Cassa COVID-19).
Al riguardo, l’INL ha ricordato che da marzo 2020 (decreto legge n. 18/2020) il legislatore ha consentito al datore di lavoro che aveva fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale emergenziali la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga, al generale divieto ex art. 20, comma 1, lett. c, Dlgs. n. 81/2015 che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in “unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato. In tutti questi casi, dunque, non si prevede la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
La suddetta disposizione è stata, poi, recuperata da tutte le successive disposizioni legislative (fino, all’attuale decreto legge n. 41/2021).
Ora, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che, ai fini della corretta individuazione della platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, deve farsi riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti Covid-19.
Pertanto, è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto cd. Sostegni).
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