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I chiarimenti INL sul decreto Rilancio e sulla legge di conversione del decreto Cura Italia

L’Ispettorato Nazionale del Lavorocon Nota del 03 giugno 2020, prot. n. 160 – ha fornito le prime indicazioni in merito alle novità introdotte dal decreto legge 34/2020, entrato in vigore il 19 maggio 2020, oltre alla legge n. 27/2020, di conversione del decreto legge n. 18/2020.

Nel dettaglio:

  • in materia di licenziamenti collettivi e individuali per GMO, all’art. 46, del decreto legge n. 18/2020, in sede di conversione, è stata aggiunta una specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle “ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto”;
  • relativamente ai contratti a termine, viene chiarito che ai fini della proroga o del rinnovo “acausale”, ex art. 93 decreto legge n. 34/2020, devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
    1) il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio);
    2) il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.

L’azienda avrà, ovviamente, la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre il 30 agosto 2020, qualora la stessa, ex art. 19, comma 1, Dlgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.

  • quanto alle politiche attive del lavoro, all’art. 40, del decreto legge n. 18/2020, in sede di conversione, è stata aggiunto che la sospensione della condizionalità (pari a 4 mesi, decorrenti dal 17 marzo 2020) non si “non si applica alle offerte di lavoro congrue nell’ambito del comune di appartenenza”.

Pertanto, i fruitori di RdC, Naspi, Dis Coll e altri ammortizzatori sociali saranno comunque assoggettati a sanzioni (la cd. condizionalità) qualora rifiutino opportunità di lavoro nell’ambito del comune di appartenenza.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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