L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 23 novembre 2021, prot. n. 1799 – ha fornito il proprio parere sulla condotta del datore di lavoro che modifica in CIGO con causale Covid-19 le giornate di ferie richieste dai lavoratori “già programmate e concesse” nonché la possibilità di adottare il provvedimento di disposizione da parte dell’ITL stesso.
Com’è noto, per espressa previsione di legge, il periodo annuale di ferie retribuite pari a quattro settimane, va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, può dunque determinare la collocazione temporale delle ferie.
Qualora sia rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale, eventuali deroghe alla fruizione del diritto al riposo costituzionalmente garantito risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e, come tali, siano supportate da adeguata motivazione.
In caso di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie.
Infatti, l’esercizio del diritto in specie (sia con riferimento alle ferie già maturate, che riguardo a quelle infra – annuali in corso di maturazione) può quindi essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.
Avviene diversamente nell’ipotesi di CIG parziale, nella quale deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, sebbene in misura ridotta.