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I chiarimenti INPS sullo sgravio contributivo per gli stagionali nel turismo e negli stabilimenti termali (2-2)

L’INPS – con Circolare del 10 giugno 2022, n. 67 – ha fornito le istruzioni per la concreta fruizione dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali previsto in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo determinato o le stabilizzazioni nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, alla luce dell’avvenuta autorizzazione dell’UE nell’ambito del Temporary Framework, avvenuta in data 07 giugno 2022.

L’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.
Tuttavia, una volta optato per un incentivo all’assunzione che prevede l’esonero totale della contribuzione datoriale, non è possibile, al termine del periodo di fruizione, accedere ad un altro incentivo all’assunzione che si sostanzia in un esonero totale, essendo le due misure alternative tra loro.

Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “TUR44”, disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

  • dati del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione o la trasformazione;
  • codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
  • importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive;
  • eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’INPS informa il datore di lavoro, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, dell’avvenuta autorizzazione a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione a tempo determinato o per il rapporto stagionale o per la conversione.
L’invio delle domande di ammissione al beneficio deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Una volta accantonate le risorse il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

I datori di lavoro autorizzati espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio, i nomi dei lavoratori per i quali spetta l’esonero, indicando:

  • nell’elemento “Contributo” la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
  • nell’elemento “CodiceCausale” il valore “TURI”;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione a tempo determinato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG.

La fruizione può avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Per esporre il beneficio spettante nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, è necessario riportare:

  • nell’elemento “AnnoRif” l’anno di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento “MeseRif” dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento “CodiceRecupero” dovrà essere inserito il valore “32” per le assunzioni a tempo determinato e il valore “33” per le trasformazioni a tempo indeterminato.
  • nell’elemento “Importo” dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Clicca e leggi la Circolare.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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