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I nuovi contributi per la formazione professionale nel comparto Autotrasporto

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2021, n. 24 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 gennaio 2021, recante “Contributi a favore della formazione professionale nel settore dell’autotrasporto”.

I soggetti beneficiari della misura incentivante (quindi, delle azioni di formazione professionale) sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel CCNL Logistica, Trasporto e Spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte:

  • all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa,
  • alle nuove tecnologie,
  • allo sviluppo della competitività
  • all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

 

Le iniziative previste dal provvedimento sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, è necessario specificare la volontà di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonché esplicitare l’articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attività, ex art. 1, comma 2, DM 6 novembre 2009.

Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto.
Non sono concessi aiuti, ex art. 31, comma 2 del Regolamento (CE) n. 651/2014, alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Clicca e leggi il Decreto del 23 gennaio 2021.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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