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I nuovi criteri e modalità di rimborso delle risorse in favore dei fondi paritetici interprofessionali

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023, n. 94 è stato pubblicato il decreto 14 marzo 2023, recante “Definizione dei criteri e delle modalità di rimborso, per le annualità 2022 e 2023, delle risorse di cui all’articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore dei fondi paritetici interprofessionali”.

Il provvedimento stabilisce che con le risorse in oggetto i fondi finanziano anche percorsi formativi rivolti a lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e finalizzati a favorirne il mantenimento del livello occupazionale nell’impresa.
Per l’attuazione degli interventi il Decreto Ministeriale destina un investimento di 120 milioni di euro per il 2022 e il 2023.
Le risorse vengono assegnate annualmente tra i fondi, con esclusione dei fondi relativi ai dirigenti e senza tener conto di eventuali sezioni speciali dei dirigenti costituite ad hoc dagli altri Fondi, in proporzione alla media degli ultimi 2 anni di gettito assegnato dall’INPS a ciascun Fondo.

Le risorse verranno erogate ai fondi dal MLPS con le seguenti modalità:

  • un acconto pari al 60% del contributo sulla base dell’adozione da parte dei Fondi paritetici interprofessionali degli atti di programmazione dei percorsi di incremento delle competenze per l’ammontare degli importi ripartiti;
  • il saldo della parte restante del contributo viene erogato sulla base degli esiti documentali degli avvenuti controlli e della rendicontazione finale delle attività da parte dei Fondi.

I Fondi provvedono alla richiesta dell’acconto entro e non oltre 9 mesi dalla data di assegnazione delle risorse.
Ai fini dell’erogazione del saldo, il MLPS provvede all’erogazione delle somme su domanda dei fondi corredata da un report di sintesi degli interventi rendicontati, in relazione agli avvisi adottati, nonché degli esiti degli avvenuti controlli sulle operazioni svolte.
Al report dovrà essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti degli interventi finanziati. I fondi provvedono alla richiesta del saldo entro e non oltre 24 mesi dalla data di assegnazione delle risorse.

La mancata trasmissione della documentazione sopra citata entro i termini stabiliti autorizza il Ministero del lavoro alla eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate da parte dei fondi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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