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I primi chiarimenti INPS sull’Assegno unico temporaneo

L’INPS – con Messaggio del 22 giugno 2021, n. 2371 – ha reso note le prime istruzioni operative dell’assegno unico temporaneo (c.d. assegno ponte), ex decreto legge n. 79/2021, per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, avente l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

L’assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, anche adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, a condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

 

L’importo mensile dell’assegno temporaneo varia in base al valore dell’ISEE nel modo seguente:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari ad € 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero ad € 217,8 per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari ad € 50.000, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

 

A decorrere dal prossimo 01 luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

La decorrenza per l’erogazione della prestazione è fissata come segue:

  • luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021;
  • dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente al 30 settembre 2021.

 

Nelle more dell’attuazione della legge n. 46/2021, l’assegno temporaneo in commento è compatibile con:

  • il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • l’assegno di natalità;
  • il premio alla nascita;
  • le detrazioni fiscali;
  • gli assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.

 

Clicca e leggi il Messaggio n° 2371.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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