L’INPS – con Messaggio del 22 giugno 2021, n. 2371 – ha reso note le prime istruzioni operative dell’assegno unico temporaneo (c.d. assegno ponte), ex decreto legge n. 79/2021, per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, avente l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.
L’assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, anche adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, a condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
L’importo mensile dell’assegno temporaneo varia in base al valore dell’ISEE nel modo seguente:
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari ad € 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero ad € 217,8 per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari ad € 50.000, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
A decorrere dal prossimo 01 luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La decorrenza per l’erogazione della prestazione è fissata come segue:
- luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021;
- dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente al 30 settembre 2021.
Nelle more dell’attuazione della legge n. 46/2021, l’assegno temporaneo in commento è compatibile con:
- il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- l’assegno di natalità;
- il premio alla nascita;
- le detrazioni fiscali;
- gli assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.