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I primi chiarimenti INPS sull’esonero contributivo per le aziende che non chiedono la CIG

L’INPScon Circolare del 18 settembre 2020, n. 105 – ha fornito le prime indicazioni operative sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, normato dal decreto legge n. 104/2020 (e richiamato dalla Nota INL n. 713/2020).

Il beneficio spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale.

Possono accedere all’esonero in specie i datori di lavoro che:

  • abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto legge n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
    I datori di lavoro interessati non devono aver fatto richiesta dei nuovi strumenti di integrazione salariale.
    Laddove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi ex artt. 26, 27, 28 e 29, Dlgs n. 148/2015;
  • il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione.
Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:

    1. delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
    2. di taluni presupposti specificamente previsti dal decreto legge n. 104/2020.

Con riferimento al punto 1), viene ribadito che – sostanziandosi in un beneficio contributivo – l’incentivo in commento è subordinato alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  • Il beneficio contributivo, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

    L’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea che considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino le seguenti condizioni:

    • siano di importo non superiore a 800.000 euro per ciascuna impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
    • siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
    • siano concessi entro il 31 dicembre 2020.

    Infine, l’esonero contributivo in commento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

    L’agevolazione, infatti, si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020: la cumulabilità è ammessa unicamente nei limiti dell’eventuale residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

    Il datore di lavoro che accede all’esonero contributivo in specie, non potrà – per tutta la durata del periodo agevolato – avvalersi dei suddetti nuovi periodi di cassa integrazione.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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