Nella Gazzetta Ufficiale del 04 maggio 2023, n. 103 è stato pubblicato il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Nello specifico, i lavoratori che hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
A seguito di tale scelta, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per suddetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.
L’importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi (in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero).
La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, oppure al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.
La “facoltà” di scelta ha le seguenti caratteristiche:
- ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
- è revocabile (in tal caso, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata);
- riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.
Il decreto in specie definisce i seguenti step cronologici:
- il lavoratore interessato all’incentivo de quo ne dà comunicazione all’INPS;
- entro 30 giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria, l’INPS provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
- il datore di lavoro, acquisita la certificazione dall’INPS, procede all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.
In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’INPS ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro.
Le modalità operative di presentazione della domanda saranno esplicitate dall’INPS in una prossima Circolare.