Nella Gazzetta Ufficiale del 04 maggio 2023, n. 103 è stato pubblicato il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Con riferimento agli incentivi occupazionali, si segnalano le seguenti disposizioni:
Art. 10: Incentivi – L’art. 1, DL n. 48/2023 istituisce l’Assegno di Inclusione quale misura di sostegno economico, condizionata alla “prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”, nell’ottica di una politica attiva al lavoro.
Con riferimento agli incentivi economici riconosciuti in capo ai datori di lavoro privati che assumono i soggetti beneficiari dell’AdI, viene prevista un’agevolazione pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di € 8.000 annui per 12 mesi.
Tale esonero verrà riconosciuto per le assunzioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato, siano queste a tempo pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato.
L’esonero, inoltre, è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti.
Pertanto, viene concesso ai datori di lavoro privati, che assumano i beneficiari dell’Assegno con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, sia questo a tempo pieno o parziale, per un periodo massimo di dodici mesi – salva la previsione di un contratto di durata inferiore – un esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di € 4.000 su base annua.
Al fine di circoscrivere eventuali comportamenti elusivi e fraudolenti da parte dei datori di lavoro privati, si prevede la restituzione dell’esonero fruito (e maggiorato delle sanzioni civili) nei casi di licenziamento entro 24 mesi successivi all’assunzione, ad eccezione dei casi per giusta causa o giustificato motivo.
Tale agevolazione è legata al c.d. “de minimis” ed è cumulabile con gli incentivi c.d. under 36, donne prive di un regolare impiego e soggetti disabili.
Art. 27: Incentivi all’occupazione giovanile – Si riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati che assumano giovani cosiddetti NEET (“Not in Education, Employment or Training”) con contratti a tempo indeterminato (anche di somministrazione) o per contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
L’art. 27 riconosce, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani:
- che alla data dell’assunzione non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età;
- che si qualifichino come NEET ovvero che, al momento dell’assunzione, non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione;
- che siano registrati al Programma Operativo Nazionali Iniziativa Occupazione Giovani, ovvero il cosiddetto “Youth Guarantee” europeo finalizzato alla lotta alla disoccupazione giovanile.
L’agevolazione nei confronti dei soggetti NEET si ritiene cumulabile con gli altri incentivi ed esoneri contributivi previsti dalla vigente normativa, tra cui, di particolare interesse per via dell’ambito di applicazione “comune”, l’agevolazione Under 36 prorogata dall’art. 1, comma 297 della Legge di Bilancio 2023.
In caso di cumulo tra più incentivi sussiste la riduzione dell’incentivo NEET dal 60 al 20% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore NEET assunto.
Da un punto di vista operativo, il datore di lavoro interessato alla fruizione del beneficio (che, in concreto, avverrà mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili) dovrà trasmettere tramite apposita procedura telematica nel portale Inps la domanda di fruizione del beneficio. L’Istituto, entro il termine di 5 giorni, fornirà le indicazioni necessarie circa l’effettiva sussistenza dell’incentivo e, in caso di risposta affermativa, indicherà al datore di lavoro l’ammontare fruibile dallo stesso.
A questo punto l’imprenditore sarà tenuto, entro il termine perentorio di 7 giorni (pena decadenza dal beneficio), alla stipula del contratto di lavoro con il soggetto incentivato dandone comunicazione, entro i 7 giorni successivi, all’ente previdenziale per mezzo della procedura telematica disponibile sul sito dell’Inps.
Art. 28: Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità – Con lo scopo di incentivare le competenze professionali e l’inclusione del mondo del lavoro dei giovani under 35 con disabilità, viene disposta l’istituzione di un Fondo destinato agli enti del Terzo settor
e, alle associazioni di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che intendano concludere contratti di lavoro a tempo indeterminato tra il 01 agosto 2022 e il 31 dicembre 2023 con soggetti affetti da disabilità.
Gli Enti del terzo settore includano a tiolo esemplificativo. le organizzazioni di volontariato, gli enti filantropici, le imprese sociali, le associazioni (riconosciute o non), le fondazioni e gli altri enti di carattere privato (diversi dalle società) costituiti per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le modalità di ammissione, la quantificazione ed erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande, verranno definitivi, entro il 01 marzo 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Pertanto:
- entro il primo marzo 2024 dovrà essere regolamentato il fondo in parola;
- che potrà disporre agevolazioni in favore degli enti del terzo settore (ed altri richiamati)
- per assunzioni già effettuate dal 01 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a mezzo contratto a tempo indeterminato (non precluso il part time);