Nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2025, n. 146 è stato pubblicato il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante “Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”.
Di seguito le tematiche più rilevanti in ambito lavoristico:
- Crisi industriale complessa– i datori di lavoro che richiedono e ottengono per l’anno 2025 l’autorizzazione all’utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale per tutto il periodo di godimento del trattamento. L’esonero non spetta o, se è già in godimento, si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo.
- Gruppi di imprese– introdotte misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a 1.000 unità impiegati sul territorio italiano, che alla data del 27 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione. Per tali soggetti, è autorizzato a domanda, con decreto MLPS, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22, Dlgs. n. 148/2015, in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. La percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro, per ciascun lavoratore coinvolto, può essere prevista fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.
- Cessione di azienda e cessazione attività produttiva– estesa al 2025 la possibilità di ricorrere alla CIGS in deroga per crisi aziendale. Nel dettaglio, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. I lavoratori sospesi decadono del trattamento se rifiutano di essere avviati a corsi di formazione o di riqualificazione, o non li frequentino regolarmente. Decadono anche se non accettano l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La decadenza non trova applicazione quando le attività lavorative o i corsi di formazione/riqualificazione sono distanti più di 50 km dalla residenza del lavoratore, o è raggiungibili mediamente in più di 80 minuti con i mezzi pubblici.
- Settore moda– estese le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dal decreto-legge n. 160/2024, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario e ulteriori settori affini. Nel dettaglio, si prevede che l’integrazione in deroga (inizialmente pari ad un massimo di 12 settimane entro il 31 gennaio 2025) possa essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di 12 settimane a decorrere dal1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025.