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In vigore il nuovo decreto legge di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021, n. 305 è stato pubblicato il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Il provvedimento – entrato in vigore il 25 dicembre 2021 e “ribattezzato” decreto Festività – prevede le seguenti novità:

  • dal 01 febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi (il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario);
  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto;
  • fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente, fissato al 31 marzo 2022), si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco;
  • fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • fino al 31 gennaio 2022 saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose;
  • estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Infine l’obbligo di Green Pass rafforzato viene esteso:

  • al chiuso, per piscine, palestre e sport di squadra;
  • a musei e mostre;
  • al chiuso, per i centri benessere;
  • ai centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • ai parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso, per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • alle sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

 

Clicca e leggi il provvedimento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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