L’INPS – con Circolare del 15 giugno 2020, n. 70 – è intervenuto a fornire le istruzioni ai fini dell’applicazione dello sgravio totale, per i datori di lavoro, che occupano fino a 9 dipendenti, per i primi 3 anni di durata dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cd. apprendistato di I livello) stipulati nel periodo compreso tra il 01 gennaio e il 31 dicembre 2022.
L’applicazione dello sgravio contributivo in trattazione soggiace altresì alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.
Pertanto, il datore di lavoro:
- deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge,
- è tenuto al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, il datore di lavoro non avrà diritto all’applicazione dello sgravio contributivo oggetto della presente circolare nel caso di violazione delle disposizioni ex art. 31, Dlgs. n. 150/2015.