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INPS: la richiesta di pagamento diretto anticipato della cassa integrazione Covid-19

L’INPS – con Messaggio del 18 novembre 2020, n. 4335 – ha fornito una serie di chiarimenti operativi e novità procedurali in merito alla presentazione della richiesta dell’anticipo del 40% dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale COVID-19, specificando le modalità di compilazione della richiesta di anticipo e di annullamento o modifica della stessa.

Con riferimento all’anticipo della CIGO, l’Istituto ha precisato che in fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, selezionando l’opzione di pagamento diretto, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%.
Per poter inviare la domanda, è necessario preventivamente inserire i dati necessari per il pagamento tramite l’applicativo “Richiesta anticipo CIG”, raggiungibile da “Servizi per le aziende ed i consulenti” – “CIG e Fondi di solidarietà” – “Richiesta d’anticipo 40%”. In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l’invio della domanda di CIGO non viene consentito.

In merito alla presentazione di una domanda di assegno ordinario o di CIGD con richiesta di anticipo del 40%, l’INPS ha chiarito che si deve accedere, in fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%.
Completata la compilazione dei quadri richiesti ed effettuata la verifica della domanda, questa potrà essere inviata.
Successivamente all’invio della domanda è indispensabile l’inserimento del Ticket: a tal fine bisogna cercare la domanda con i dati ID e matricola già compilati automaticamente, individuare la domanda da associare e cliccando il tasto “Associa” e selezionare il tasto “Richiedi Ticket”.
Nel caso in cui sia stata confermata l’opzione “Anticipazione 40%” (lasciando la spunta “SI”), per consentire la protocollazione della domanda, si devono inserire i dati necessari per il pagamento dell’anticipo, cliccando sul link evidenziato nel box informativo che compare in fondo alla schermata principale del portale oppure, da “Cerca Esiti”, cliccando sul bottone rosso “Anticipo 40%”, inserito nella sezione denominata “Attenzione Numero Protocollo”.

Infine, qualora le coordinate bancarie fornite nella Richiesta Anticipo 40% non abbiano superato il controllo di titolarità (ad esempio, alla banca non risulta che l’IBAN inserito sia intestato al codice fiscale del beneficiario), sarà possibile presentare un’istanza alla competente Struttura territoriale dell’Istituto, chiedendo la modifica delle coordinate IBAN.

Clicca e leggi il messaggio n. 4335 dell’INPS

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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