L’INPS – con Circolare del 24 giugno 2022, n. 73 – ha fornito le istruzioni operative per i beneficiari dell’indennità una tantum di € 200, ex artt. 31 e 32, decreto legge 17 maggio 2022, n. 50.
Potranno ricevere l’indennità i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, aventi il diritto all’esonero contributivo dello 0,8% per la retribuzione mensile nel periodo dal 01 gennaio 2022 fino al 24 giugno 2022.
Il datore di lavoro riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di:
- trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale,
- trattamenti di accompagnamento alla pensione,
- di Reddito di Cittadinanza.
Qualora il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro part-time dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
L’una tantum sarà liquidata anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (es. CIGO, CIGS, Fondo d’Integrazione Salariale o Fondi di solidarietà, Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli, congedi).
Sono esclusi dalla percezione dell’indennità con la modalità in esame i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) in quanto, considerate le peculiarità di tali rapporti di lavoro, l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto.
L’autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF.
Beneficeranno d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
Al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per il 2021, ad € 35.000.
Quanti vedono il proprio assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
Tra i beneficiari del provvedimento anche quanti, nel mese di giugno, risultino titolari di:
- NASpI,
- DIS-COLL,
- disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021),
- indennità Covid-19, ex decreti Sostegni e Sostegni bis (tali soggetti non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente da INPS).
Dovranno, invece, presentare domanda all’Istituto i lavoratori:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata e con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore ad € 35.000 per il 2021;
- stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore ad € 35.000. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore ad € 35.000;
- autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’art. 2222 cod. civ, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
- incaricati di vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore ad € 5.000 derivante da tale attività.
Per queste categorie il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre 2022.
I lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittenti, nonché gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, potrebbero essere destinatari dell’indennità di € 200, in quanto titolari di un rapporto di lavoro subordinato in essere nel mese di luglio 2022. In questo caso, i citati lavoratori non dovranno inoltrare domanda in quanto potranno percepire il bonus direttamente dal datore di lavoro come titolari di rapporto di lavoro subordinato nel mese di luglio 2022.
I collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, i lavoratori autonomi occasionali e i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio devono inoltrare domanda per la concessione del bonus solamente qualora non accedano all’indennità di € 200 euro in quanto già beneficiari delle indennità Covid-19 ovvero in quanto titolari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022.
Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. Questi devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore ad € 35.000 e non devono essere titolari – al momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di pensione.
I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022) o la cui instaurazione non sia stata respinta.
I lavoratori domestici dovranno presentare una domanda entro il 30 settembre 2022.
L’una tantum sarà, infine, liquidata anche ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Per questi ultimi si provvederà a stanziare la somma maggiorando la rata di luglio, qualora i membri del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.
A luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di RdC, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
A ottobre 2022 la stessa verrà erogata ai titolari di NASpI , DIS-COLL, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex indennità Covid 2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda.