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Le istruzioni INPS sull’esonero contributivo delle lavoratrici domestiche madri

L’INPS – con Messaggio del 28 aprile 2023, n. 1552 – ha fornito alcune indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo per le lavoratrici domestiche madri che sono rientrate nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022.
Com’è noto, la legge n. 234/2021 ha introdotto, in via sperimentale, per l’anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno dalla data del predetto rientro.
La stessa misura agevolativa si applica anche alle lavoratrici domestiche, a condizione che l’effettiva ripresa del lavoro sia avvenuta tra il 01 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Al riguardo, viene ricordato che le possibili cause che possono posticipare il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, le ferie, la malattia e i permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro a lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre 2022.

Ora l’’INPS – con il Messaggio n. 1552/2023 – ha reso noto che i datori di lavoro domestici, per conto della lavoratrice interessata, possono chiedere l’applicazione dell’esonero in argomento presentando apposita domanda direttamente sul sito istituzionale attraverso il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”. L’accesso avviene autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS.

Il datore di lavoro, dopo aver selezionato la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”, potrà procedere all’inserimento della relativa domanda. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di esonero contributivo è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare tutte le informazioni in relazione anche allo stato di lavorazione.

In caso di accoglimento dell’istanza di esonero, per i trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice madre da rimborsare alla stessa.

Infine, l’INPS – nel provvedimento in commento – ha riportato in apposite tabelle:

  • l’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023
  • i coefficienti di ripartizione valevoli dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (senza contributo addizionale, ex art. 2, comma 28, legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri e comprensivi del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato, con esonero del 50%).

Clicca qui per maggiori informazioni.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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