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Le istruzioni operative del Ministero dello Sviluppo Economico sul bonus Formazione 4.0

Il Ministero dello Sviluppo Economico – con decreto direttoriale del 01 luglio 2022 – ha reso note le disposizioni per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta formazione 4.0, ex art. 22, comma 1, decreto legge n. 50/2022 (cd. decreto Aiuti).

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle tecnologie 4.0.
L’attività formativa deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:

  • vendita e marketing;
  • informatica e tecniche;
  • tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018).

Il bonus spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, Dlgs. n. 231/2001.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 50/2022, il credito di imposta è aumentato nella seguente misura:

  • per le piccole imprese, dal 50% al 70% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 300.000;
  • per le medie imprese, dal 40% al 50%, nel limite massimo annuale di € 250.000.

Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le condizioni previste dal suddetto decreto MiSE 01 luglio 2022, le misure del credito d’imposta sono diminuite al:

  • 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 300.000 per le piccole imprese;
  • 35% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 250.000, per le medie imprese.

Il decreto Aiuti non modifica l’aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese, pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 250.000.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Per quanto riguarda invece le condizioni per beneficiare del bonus potenziato, il decreto specifica che la maggiorazione è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa.
Si tratta in particolare:

  • dei soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale od operativa;
  • delle Università pubbliche o private o strutture a esse collegate;
  • dei soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12/01/2001;
  • dei soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • degli Istituti tecnici superiori;
  • dei centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016);
  • degli European Digital Innovation Hubs, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.

Il decreto, inoltre, puntualizza che per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta, le attività formative:

  • dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore;
  • potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”, subordinatamente alla predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti.

Visita il sito del Ministero dello sviluppo economico per saperne di più.

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    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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