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Le istruzioni operative INPS in merito alla tutela per le dimissioni del lavoratore padre

L’INPS – con Messaggio del 12 aprile 2023, n. 1356 – ha fornito ai datori di lavoro le istruzioni operative in merito alla tutela per le dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e all’obbligo di versamento del ticket di licenziamento.
Com’è noto, per la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo.
Nello stesso arco di tempo, inoltre, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o di congedo di paternità alternativo:

  • il lavoratore ha diritto alla NASPI;
  • il lavoratore non è tenuto al rispetto dei termini di preavviso;
  • il datore di lavoro deve versare all’INPS il contributo di licenziamento.

Le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo, intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro (ticket di licenziamento).
Il datore di lavoro è dunque tenuto all’adempimento contributivo in argomento per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino.
L’obbligo contributivo sussiste però solamente a decorrere dal 13 agosto 2022.
Per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere da tale data (entrata in vigore del Dlgs n. 105/2022), il versamento dell’onere contributivo deve essere effettuato entro il giorno 16 luglio 2023.
L’obbligo si estende anche alle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi, inquadrati nel settore agricoltura.

Per il 2023, per ogni anno di lavoro alle dipendenze il valore del ticket di licenziamento individuale è pari ad €` 603,10 (41% di € 1.470,99), fino ad un massimo di € 1.809,30 per i contratti che hanno avuto una durata pari o superiore ai 36 mesi.
La quota mensile per l’anzianità inferiore a 12 mesi è pari ad € 50,26.

I datori di lavoro, relativamente alle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato devono indicare in Uniemens il codice Tipo Cessazione ”1S”.
Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.

Clicca qui per approfondire.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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