L’INPS – con Circolare del 16 maggio 2023, n. 45 – ha fornito le istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito dell’elevazione della stessa dal 30% all’80% della retribuzione, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, disposta dall’articolo 1, comma 359, legge n. 197/2022.
Com’è noto, la disposizione prevede l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.
Il mese indennizzato all’80% è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
In questo caso la struttura dell’indennità prevista è articolata nel modo seguente:
- due genitori fruiscono, per lo stesso figlio minore di 6 anni, di un periodo di 15 giorni di congedo parentale indennizzabile all’80% + 8 mesi al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale + 2 mesi indennizzati, nel rispetto della condizione reddituale.
L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
- tramite il portale istituzionale nella sezione “Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il Contact center integrato;
- tramite gli Istituti di patronato.