L’INPS – con Messaggio del 28 giugno 2021, n. 2433 – ha chiarito che il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, in alternativa al bonus baby-sitting, viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL.
La somma, pari ad un massimo di € 100 settimanali per nucleo familiare, potrà essere accreditata direttamente al richiedente.
Al riguardo, è possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture che offrono servizi, indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che, sulla base della documentazione allegata, non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.
La domanda – che potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021 – necessita l’utilizzo dell’applicazione web, disponibile sul portale istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda; o mediante i patronati: attraverso i servizi offerti gratuitamente.
Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo e nei casi in cui la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile o l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito.