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Le previsioni in materia di lavoro della legge di conversione del DL Agricoltura

disposizioni urgenti per le imprese agricole

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2024, n. 163 è stata pubblicata la legge 12 luglio 2024, n. 101, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.

Di seguito le novità più rilevanti in ambito lavoristico:
  • per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo compreso tra la entrata in vigore della legge di conversione e il 31 dicembre 2024, il trattamento sostitutivo della retribuzione per le intemperie stagionali sarà riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa per la metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento in questione saranno equiparati a periodi lavorativi e non conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno per i trattamenti sostitutivi. Analoga previsione per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo dal primo luglio 2024 al 31 dicembre 2024, ove richieste relativamente ad interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini. A queste ultime, non si applica il contributo addizionale alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale previsto dalla normativa;
  • il trattamento di CIGS previsto dalla normativa vigente per le aree di crisi industriale complessa è riconosciuto, per l’anno 2024, alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa individuate con due decreti del MIMIT del 17 aprile 2023 e del 11 settembre 2023, corrispondenti alle aree di Melfi, Potenza e Rionero in Vulture. Inoltre, le stesse risorse possono essere destinate per il finanziamento del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa;
  • ulteriormente rafforzati gli accertamenti sui percettori di ADI (Assegno di Inclusione), anche nell’ottica di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare attraverso l’implementazione dell’interoperabilità delle banche dati degli enti incaricati della vigilanza. Al riguardo, è, altresì, prevista l’assunzione fino a 403 nuove risorse per l’INPS e fino a 111 per l’INAIL, con sblocco della relativa capacità di assunzione di INPS ed INAIL per procedere all’integrazione del contingente ispettivo
  • istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, quale strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Il nuovo sistema è finalizzato a consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura
  • istituita presso l’INPS la Banca dati degli appalti in agricoltura, al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo. Ad essa avranno accesso il personale ispettivo dell’INL, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL. Alla Banca saranno iscritte le imprese operanti nel settore delle attività di raccolta di prodotti agricoli e altre connesse, che intendano partecipare ad appalti nei quali l’impresa committente sia un’impresa agricola. Con Decreto di questo Dicastero, di concerto con MASAF, sentiti INPS, INL, INAIL e le organizzazioni sindacali dei datori del settore agricolo (firmatarie dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria) saranno definiti i requisiti per il rilascio da parte dell’INPS di un’attestazione di conformità all’impresa richiedente. Sono previste sanzioni pecuniarie e interdittive per la violazione di queste disposizioni;
  • estesa alle aziende agricole operanti nelle zone agricole colpite dalle alluvioni nel maggio 2023 la riduzione del 68% dei premi e dei contributi previdenziali per i periodi compresi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, prevista dalla normativa vigente in favore delle imprese agricole che operano in zone agricole svantaggiate.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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