Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.
Le novità introdotte sono di assoluto rilievo per le aziende, le famiglie, i lavoratoti, la Pubblica Amministrazione.
Con riferimento al contratto di apprendistato, si segnalano le seguenti novità.
Apprendistato di I livello, ex art. 43, Dlgs. n. 81/2015 – a mente dell’art. 1, comma 645, legge n. 234/2021, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto (fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo).
In buona sostanza, lo sgravi contributivo previsto per gli anni 2020 e 2021 viene, ora, prorogato anche al 2022.
Apprendistato in deroga all’età, ex art. 47, comma 4, Dlgs. n. 81/2015 – a mente dell’art. 1, comma 248, legge n. 234/2021, a decorrere dal 01 gennaio 2022, è possibile assumere, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale ai fini della loro qualificazione o riqualificazione.
In buona sostanza, la previsione riguardante i percettori di sostegno al reddito disoccupati (fruitori di NASpI o DIS COLL) viene estesa a coloro che sono in CIGS.
Trattamenti di integrazione salariale – sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 01 gennaio 2022.
Gli apprendisti alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale. Nei casi in cui l’impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, i suddetti apprendisti sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.
Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito.
Ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.