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Legge n. 85 – 2023 – sicurezza sul lavoro e PCTO

Nella Gazzetta Ufficiale del 03 luglio 2023, n. 152 è stata pubblicata la legge 03 luglio 2023, n. 85, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Il Capo II del provvedimento in specie è dedicato agli interventi in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, con l’aggiornamento del sistema dei controlli ispettivi, con un’attenzione particolare alla sicurezza di studenti e personale scolastico.
Nel dettaglio, viene prevista l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Pertanto, non sarà più necessario provvedere al pagamento di un’assicurazione privata all’avvio del prossimo anno scolastico e accademico. Studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo saranno tutelati anche nello svolgimento delle attività di insegnamento/apprendimento e non solo, come in passato, quelle nei laboratori e nelle palestre. L’estensione della tutela include anche le esperienze di orientamento al lavoro.

La legge n. 85/2023, interviene anche sulle attività preventive e di monitoraggio a tutela degli studenti impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), prevedendo esplicitamente che:

  • la progettazione dei PCTO sia coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio;
  • si individui un docente coordinatore di progettazione di tali percorsi per ogni istituzione scolastica;
  • il documento di valutazione dei rischi (DVR) delle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza sia integrato con misure specifiche di prevenzione per gli studenti impegnati nei PCTO e delle indicazioni rispetto ai dispositivi di protezione individuale da adottare, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L’integrazione al DVR deve essere fornita alla scuola e allegata alla Convenzione.

Nel novero delle misure dedicate alla tutela della sicurezza degli studenti, la norma prevede l’istituzione di un Fondo per l’indennizzo dei familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e durante i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
Dieci i milioni di euro a disposizione per il 2023 e due milioni di euro l’anno a partire dal 2024.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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