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Legge n. 85-2023 – le novità sullo smart working

Nella Gazzetta Ufficiale del 03 luglio 2023, n. 152 è stata pubblicata la legge 03 luglio 2023, n. 85, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

L’art. 28bis della legge di conversione ha prorogato fino al 30 settembre 2023 il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, sostituendo la precedente scadenza del 30 giugno 2023 con la nuova scadenza del 30 settembre 2023.
Si tratta in particolare della particolare categoria di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute.
Tale situazione medica, per essere valida ai fini dell’insorgenza del diritto al lavoro agile, deve essere attestata dal medico di medicina generale del lavoratore mediante il rilascio di un’apposita certificazione.
Per tali lavoratori, caratterizzata da una elevata fragilità, il datore di lavoro deve assicurare:

  • lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile,
  • anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Resta confermata la previsione che riguarda la salvaguardia della retribuzione in godimento e l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Per tali categorie di lavoro, l’accesso al lavoro agile non richiede la predisposizione di un accordo individuale.
Inoltre è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023, il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per i soli lavoratori dipendenti del settore privato:

  • che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14,
  • a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore.

Al riguardo, l’art. 42 prevede anche la proroga del lavoro agile, sino al 31 dicembre 2023, anche per quei lavoratori dipendenti che un’apposita certificazione medica individua come più esposti a rischio di contagio da Covid per via dell’età o perché immunodepressi in quanto affetti da patologie oncologiche, sottoposti a terapie salvavita e, più in generale, coinvolti in una situazione di maggiore rischio.
Per tali soggetti, il diritto viene garantito, in base all’accertamento del medico competente solo qualora l’attività svolta possa essere eseguibile in modalità agile.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 4 luglio 2023 – ha informato che le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro agile dovranno essere trasmesse seguendo la procedura ordinaria e sull’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Lavoro Agile”.
A tal fine, il MLPS ha aggiornato i template da compilare per la comunicazione con l’indicazione, in particolare, delle categorie senza accordo.
La comunicazione ordinaria è attualmente regolamentata secondo quanto previsto dal DM n. 149/2022 e la stessa dovrà contenere, per ciascun lavoratore “agile”.

Inoltre:

  • per i lavoratori ordinari ovvero per coloro che non hanno diritto al lavoro agile, viene richiesta l’indicazione dei dati relativi all’accordo sottoscritto tra le parti ovvero data di sottoscrizione, tipologia, data di inizio e data di cessazione;
  • per i lavoratori per i quali non vige l’obbligo, sarà necessario indicare la categoria (genitori under 14 o fragili).

Qualora necessario, l’accordo tra le parti non deve essere allegato ma dovrà essere conservato dal datore di lavoro.
Viene prevista anche la possibilità di invio “massivo” ovvero mediante i servizi telematici API REST di invio delle comunicazioni.
I termini di scadenza previsti in via ordinaria, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative da € 100 ad € 500 per ogni lavoratore sono i seguenti:

  • per i datori di lavoro privati, la comunicazione deve essere inviata entro i 5 giorni successivi dall’inizio della prestazione in modalità agile per le comunicazioni di inizio periodo della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo per le comunicazioni di proroga;
  • per i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione trova applicazione un termine più ampio: la comunicazione, infatti, andrà inviata entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione di lavoro agile ovvero dall’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione del periodo in caso di proroga.

Clicca qui per saperne di più.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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