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Mancata tracciabilità della retribuzione erogata e sanzioni per il datore di lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavorocon Nota del 22 marzo 2021, prot. n. 473 – ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibile applicazione del regime sanzionatorio ex art. 1, comma 913, legge n. 205/2017 nei casi di mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, anche a fronte di dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti.

Come noto, a decorrere dal 01 luglio 2018 i datori di lavoro privati ed i committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma (bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato), non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000.

Tale obbligo ai applica ai rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, nonché i rapporti di lavoro domestico.

Inoltre, ex Nota INL n. 4538/2018, sono altresì esclusi i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Ora l’Ispettorato Nazionale del Lavorocon Nota prot. n. 473/2021 – ha affrontato nuovamente la tematica dell’obbligo di corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti con modalità tracciabili e del correlato obbligo, posto in capo al datore di lavoro, di conservare la documentazione comprovante la regolarità del pagamento, precisando che in sede di verifica ispettiva, non è sufficiente che sia esibita una dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti o comunque in modalità conforme a quanto previsto dalla legge.

Clicca e collegati al sito dell’Ispettorato per saperne di più

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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