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Modalità di rendicontazione dei crediti formativi imputabili al triennio formativo 2020-2022

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili – con Informativa del 06 aprile 2023 – ha fornito dei chiarimenti sulle modalità di rendicontazione dei crediti formativi conseguiti dal 01 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 ed imputabili al triennio formativo 2020-2022.
Al riguardo, è stato evidenziato che occorre che i crediti formativi “non utili” che gli iscritti conseguiranno fino al 30 giugno 2023 e da imputare al triennio precedente per colmare i debiti formativi degli iscritti nel triennio 2020-2022 siano oggetto della contabilizzazione propria dell’Ordine.
Per ciascun evento formativo che si svolgerà sino al 30 giugno 2023, l’ente che ne ha richiesto l’accreditamento importerà i dati dei partecipanti tramite portale FPC.
Tuttavia, in relazione agli iscritti risultati inadempienti nel triennio concluso il 31 dicembre 2022, sarà cura dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto imputare al triennio 2020-2022 i crediti formativi “non utili” acquisiti fino al 30 giugno 2023, mediante l’aggiornamento dei CFP nel proprio gestionale.L’Ordine riconoscerà utili per l’assolvimento del triennio precedente esclusivamente i CFP “non utili”, anche qualora siano maturati tramite la partecipazione ad eventi accreditati con più codici materie, di cui alcuni validi per la revisione legale.
Pertanto, qualora ad un evento siano attribuiti sia codici materie “non utili” sia codici materie “caratterizzanti” o/e “non caratterizzanti”, l’Ordine contabilizzerà solo i CFP “non utili” per colmare il debito del triennio 2020-2022, mentre i restanti CFP “caratterizzanti” o “non caratterizzanti” saranno utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo 2023.
Nella contabilizzazione dei CFP “non utili” necessari a recuperare l’inadempimento del triennio 2020-2022, qualora l’iscritto non abbia conseguito il minimo dei 9 CFP richiesto, l’Ordine darà la precedenza ai CFP associati ai codici delle materie c.d. “obbligatorie”.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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