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Prorogata dalla Commissione Europea la Decontribuzione SUD fino al 31 dicembre 2024

Decontribuzione SUD

La Commissione Europea – con Decisione C (2024) 4512 final del 25 giugno 2024 – ha prorogato per ulteriori 6 mesi (quindi, fino al 31 dicembre 2024) la cd. Decontribuzione SUD.

Com’è noto, l’agevolazione contributiva, introdotta inizialmente dal decreto-legge n. 104/2020 e successivamente prorogata dalla legge n. 178/2020, configurandosi come Aiuto di Stato, necessita di apposita autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione e fruizione benché sia stata prevista fino al 2029.

L’agevolazione “Decontribuzione Sud” prevede un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati, con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente.

Il beneficio si è sempre applicato a tutti i contratti di lavoro dipendente (instaurati ed instaurandi), salvo quelli di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente nelle seguenti regioni considerate aree svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

 

Rispetto alle disposizioni in vigore per tutto il I semestre 2024, si segnala una rilevante novità: il taglio dell’aliquota contributiva riguarda tutti i rapporti di lavoro instaurati entro il 30/06/2024.

Pertanto, le assunzioni effettuate a decorrere dal 01/07/2024 non attraggono l’agevolazione in commento.

L’esonero contributivo si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati con esclusione dei seguenti soggetti:
  • enti pubblici economici;
  • istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  • enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  • ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti morali;
  • enti ecclesiastici.
La fruizione dell’agevolazione è subordinata, da parte dei datori di lavoro:
  • al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • al rispetto delle disposizioni in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.

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    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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