Nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2021, n. 120 è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.
Da un punto di vista lavoristico, si segnalano le seguenti novità:
- possibilità per i datori di lavoro di utilizzare, già dal 26 marzo 2021, della cassa integrazione, ex decreto legge n. 41/2021, qualora abbiano integralmente fruito delle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020;
- differimento al 30 giugno 2021 dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili per il pagamento dei trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza da Covid-19 i cui termini risultino scaduti tra 01 gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021;
- relativamente ai lavoratori fragili, viene escluso dal computo del periodo di comporto tutte le assenze per dal servizio per i quali sia stata o sia riconosciuta l’equiparazione alla degenza ospedaliera avvenute a partire dal 17 marzo 2020;
- per l’accesso agli esoneri contributivi relativi alle filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura, nella domanda i beneficiari devono dichiarare, ex artt. 47 e 76, DPR n. 445/2000, di non avere superato i limiti individuali fissati dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni;
- pienamente efficace anche la disposizione che riconosce ai professionisti la sospensione di 30 giorni dei termini delle scadenze in caso malattia da Covid-19. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del periodo di sospensione;
- prorogato al 2022 dell’obbligo di allerta, previsto dal Codice della crisi d’impresa, gravanti in capo all’Inps e all’Agenzia della Riscossione. Confermata la decorrenza a partire dalle liquidazioni del primo trimestre 2023 degli obblighi di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, prevista nella versione originaria del decreto;
- possibilità di modificare unilateralmente gli accordi di ristrutturazione dei debiti già omologati, qualora l’adeguamento si renda necessario per assicurare l’esecuzione del medesimo accordo, purché sia prodotta una nuova relazione di attestazione;
- proroga di 6 mesi della durata dei buoni emessi per voli, biglietti dei treni, soggiorni in strutture ricettive, pacchetti turistici, gite scolastiche e viaggi di istruzione, annullati a causa Covid. I buoni possono essere ceduti anche all’agenzia di viaggio, ovvero, possono essere emessi direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa;
- per i sottoscrittori di abbonamenti per palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo non fruiti, entra in vigore la possibilità:
- di utilizzare i voucher emessi a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse alla epidemia da Covid-19 entro 6 mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale, attualmente fissato al 31 luglio 2021;
- di ottenere i voucher anche per contratti di durata inferiore a un mese;
- (oltre al rimborso o al rilascio di un voucher) di svolgere le attività con modalità a distanza quando ciò risulta possibile.
Clicca qui e leggi il testo coordinato del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.