Nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180 è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In ambito lavoristico, il provvedimento interviene su:
- Flessibilità in ingresso (contratti a termine/apprendistato)
- Flessibilità in uscita (licenziamenti economici/trasferimento d’azienda)
- Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (con causale COVID-19) ed a rapporto concluso (NASpI/DIS COLL)
- Congedi/indennità COVID-19.
Con riferimento ai primi due punti, si segnalano le seguenti novità:
- contratto a termine – viene prevista la possibilità di rinnovare/prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato, in essere al 23 febbraio 2020, anche in assenza delle cd. causali giustificatrici, ex Dlgs. n. 81/2015.
- apprendistato di I° e III° livello e per i titolari di contratti a termine, anche in somministrazione – qualora sia stata sospesa l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza COVID-19, il termine dei relativi contratti è prorogato in misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi.
- licenziamenti economici – esteso fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e di quelli collettivi e la sospensione delle procedure in corso.
- trasferimento d’azienda – fino al 17 agosto 2020, la durata della procedura per il trasferimento d’azienda, in cui sono occupati complessivamente più di 15 lavoratori, in caso di mancato accordo tra cedente e cessionario, non potrà avere una durata inferiore a 45 giorni.
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