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Pubblicata in GU la legge di conversione del decreto legge n. 34/2020 (1/2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180 è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In ambito lavoristico, il provvedimento interviene su:

  • Flessibilità in ingresso (contratti a termine/apprendistato)
  • Flessibilità in uscita (licenziamenti economici/trasferimento d’azienda)
  • Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (con causale COVID-19) ed a rapporto concluso (NASpI/DIS COLL)
  • Congedi/indennità COVID-19.

Con riferimento ai primi due punti, si segnalano le seguenti novità:

  • contratto a termine – viene prevista la possibilità di rinnovare/prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato, in essere al 23 febbraio 2020, anche in assenza delle cd. causali giustificatrici, ex Dlgs. n. 81/2015.
  • apprendistato di I° e III° livello e per i titolari di contratti a termine, anche in somministrazione – qualora sia stata sospesa l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza COVID-19, il termine dei relativi contratti è prorogato in misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi.
  • licenziamenti economici – esteso fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e di quelli collettivi e la sospensione delle procedure in corso.
  • trasferimento d’azienda – fino al 17 agosto 2020, la durata della procedura per il trasferimento d’azienda, in cui sono occupati complessivamente più di 15 lavoratori, in caso di mancato accordo tra cedente e cessionario, non potrà avere una durata inferiore a 45 giorni.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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