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Pubblicato il nuovo modello di autocertificazioni in vigore dal 04 maggio 2020

Dal 4 maggio 2020, è iniziata la cd. Fase 2, delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al riguardo, il Ministero dell’Interno ha pubblicato il nuovo modello dell’autocertificazione per gli spostamenti. Qui il link.

Inoltre, sempre il medesimo Dicasterocon Circolare del 2 maggio 2020, n. 29415 – ha chiarito tutti gli aspetti in vigore dal 4 maggio 2020, come previsto dal DPCM 26 aprile 2020.

Al riguardo, viene previsto che gli spostamenti devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute: si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (con il termine “congiunti”, si ricomprendono i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti).

Viene, invece, sancito, il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati.

Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Viene infine rafforzata una previgente misura, ossia i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37.5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Quanto alle attività commerciali al dettaglio, viene ribadita esclusione dalla sospensione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte, inoltre, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e viene ribadito l’obbligo di garantire, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (nel novero delle attività consentite è stato inserito il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti).

Viene, poi, confermata la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, ed è questa la novità introdotta, la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando, in ogni caso, assembramenti.

Con riguardo allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, a partire dal 4 maggio riprendono le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso.

Pertanto, riprenderanno quasi tutte le attività, fatta eccezione delle seguenti:

  • strutture ricettive diverse dagli alberghi;
  • servizi di ristorazione aperti al pubblico;
  • attività di noleggio;
  • attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator;
  • servizi integrati di gestione agli edifici;
  • attività creative, artistiche e di intrattenimento;
  • attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;
  • attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
  • attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
  • produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze.

Leggi la Circolare sul sito del Governo

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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