Nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, n. 123 è stato pubblicato il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
Il provvedimento in commento introduce/proroga ulteriormente alcune prestazioni di sostegno al reddito, per specifiche categorie di soggetti particolarmente svantaggiati.
Nello specifico:
- art. 36 – riconosciute, per l’anno 2021 e su domanda (quindi, non vi è alcuna automaticità per coloro che ne hanno già beneficiato), 4 quote aggiuntive di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. L’importo di ciascuna quota di REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per € 400.
- art. 44 – prorogata l’indennità riconosciuta ai collaboratori sportivi. L’importo è erogato dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l’anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’ammontare dell’indennità è così determinato:
a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ad € 10.000 annui, spetta la somma complessiva di € 2.400;
b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 ed € 10.000 annui, spetta la somma complessiva di € 1.600;
c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad € 4.000 annui, spetta la somma complessiva di € 800. - art. 68 – agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari ad € 800. I soggetti interessati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità nonché titolari di pensione, ex art. 69, decreto legge n. 73/2021.
La domanda per l’indennità è presentata all’INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, è riconosciuta un’indennità una tantum di € 950. L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l’anno 2021.
Sono, infine, prorogate le indennità previste per i lavoratori del turismo, gli stagionali, gli intermittenti, i lavoratori autonomi occasionali, gli incaricati alle vendite a domicilio ed i lavoratori dello spettacolo: in tali circostanze, gli importi sono passati da € 2.400 ad € 1.600.