In data 19 marzo 2021, il Consiglio dei Ministri n. 8 ha approvato il cd. decreto legge “Sostegni”.
Il provvedimento si compone dei seguenti titoli:
- Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia
- Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro
- Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza
- Titolo IV – Enti territoriali
- Titolo V – Altre disposizioni
Il provvedimento – decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” – è stato, poi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, n. 70.
Con riferimento agli aiuti concessi ai lavoratori “svantaggiati”, si segnala la conferma del bonus pari nel complesso ad € 2.400 – per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 – per le seguenti categorie di lavoratori:
- stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- dello spettacolo;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Infine, per quanto riguarda i lavoratori sportivi, il decreto legge n. 41/2021 prevede:
- un’indennità una tantum pari ad € 1200, in caso di reddito inferiore ad € 4.000 l’anno,
- un’indennità una tantum pari ad € 2400, in caso di reddito compreso tra € 4.000 ed € 10.000 l’anno;
- un’indennità una tantum pari ad € 3600, in caso di reddito superiore ad € 10.000.