Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026, n. 99 è stato pubblicato il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.
Il provvedimento istituisce nuovi incentivi occupazionali, prevede alcune misure di conciliazione vita-lavoro e definisce il concetto di “salario giusto”.
L’art. 5 abroga l’art. 14, legge n. 26/2026: pertanto, sono abrogate le proroghe agli incentivi occupazionali del decreto legge n. 60/2024 (cd. decreto cd. Coesione).
L’art. 3 istituisce il cd. Bonus ZES 2026.
I contraenti sono i seguenti.
Datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) – che:
- occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni;
- assumano – dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 – soggetti che hanno compiuto 35 anni e che sono disoccupati da almeno 24 mesi.
Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:
- il DURC
- le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
- le disposizioni contenute nei CCNL
- 31, Dlgs. n. 150/2015.
Soggetti che rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:
- alla data dell’assunzione abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- siano disoccupati da almeno 24 mesi.
Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time.
Tale rapporto di lavoro deve essere attivato da datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, Dlgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro), prorogato dalla legge n. 207/2024 fino al 2027.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex lege n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento, ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in commento.
L’esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in specie.
L’assunzione incentivata deve comportare incremento occupazionale netto della forza lavoro del datore di lavoro.
Le modalità di fruizione dell’incentivo occupazionale 2026 saranno declinate in una Circolare INPS di prossima emanazione.



