Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026, n. 99 è stato pubblicato il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.
Il provvedimento istituisce nuovi incentivi occupazionali, prevede alcune misure di conciliazione vita-lavoro e definisce il concetto di “salario giusto”.
L’art. 5 abroga l’art. 14, legge n. 26/2026: pertanto, sono abrogate le proroghe agli incentivi occupazionali del decreto legge n. 60/2024 (cd. decreto cd. Coesione).
L’art. 4 istituisce il cd. Bonus in caso di Stabilizzazione di rapporti di lavoro di under 35 anni.
I contraenti sono i seguenti.
Datori di lavoro del settore privato operanti sul territorio della Stato italiano, che rispettino le seguenti disposizioni:
- condizioni e principi ex art. 31, Dlgs 150/2015;
- regole previste dall’art. 1, comma 1175, legge 296/2006;
- trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato non dirigenziale, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Lavoratori non dirigenti aventi un contratto a termine (di durata non superiore a 12 mesi) attivato entro il 30/04/2026. Alla data di trasformazione del rapporto di lavoro (che deve avvenire tra il 01 agosto 2026 ed il 31 dicembre 2026), il lavoratore non deve aver compiuto il 35° anno di età e non deve aver mai avuto un rapporto a tempo indeterminato.
Sono incentivate le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato, per il personale non dirigenziale (contratto a tempo determinato di durata complessiva alla data di trasformazione, non superiore a dodici mesi), che alla medesima data non ha compiuto il trentacinquesimo anno di età e non è mai stato occupato a tempo indeterminato.
Il beneficio:
- si applica alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026;
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
- si applica solo nel caso in cui le trasformazioni del rapporto di lavoro comportino un incremento occupazionale netto della forza lavoro a tempo indeterminato in azienda.
Sgravio contributivo (in misura pari al 100% della contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro) per un massimo di 24 mesi, nel limite massimo di € 500 su base mensile.
Il beneficio NON si applica ai premi ed ai contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex lege n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento, ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, Dlgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro).
L’efficacia dell’incentivo in specie è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Le nuove modalità di fruizione dell’incentivo saranno declinate in una Circolare INPS di successiva emanazione.



