L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 06 aprile 2023, n. 642 – ha fornito un chiarimento in merito al provvedimento di sospensione ex art. 14, comma 1, Dlgs. 81/2008, adottato sia per motivi di salute e sicurezza che per motivi di lavoro irregolare, precisando che lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale.
Al contempo, qualora il citato provvedimento di sospensione sia adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro (il quale, ad esempio, decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione, come nel caso di un cantiere), l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato.
In tali ipotesi, in ragione di quanto previsto dell’art. 14, comma 2 – secondo il quale “per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti (…) A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo” – laddove l’archiviazione sia a conoscenza dell’Ufficio, sarà necessario darne comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, affinché venga meno il provvedimento interdittivo a contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.