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Speciale decreto Lavoro: le novità sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale del 04 maggio 2023, n. 103 è stato pubblicato il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, si segnalano le seguenti disposizioni:
Artt. 14-18 – Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi: istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.
Nello specifico, si prevedono le seguenti disposizioni:

  • l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
  • l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Fino al 04 maggio 2023, la normativa prevedeva la nomina del medico competente ogniqualvolta i lavoratori fossero sottoposti a rischi inerenti alla loro salute ed anche nei casi in cui vi fosse presente un rischio per la sicurezza, l’incolumità o la salute di se stessi o di terzi.
Ora, il decreto Lavoro va a specificare come l’obbligo del datore di lavoro, o del dirigente, di nominare il medico competente è previsto qualora sia richiesto nel documento di valutazione dei rischi che, ricordiamo, rimane un obbligo indelegabile del datore di lavoro.
Infatti, il documento è il riferimento principale della valutazione di tutti i rischi della singola unità lavorativa, all’interno del quale sono individuati, oltreché ovviamente i rischi, anche le misure di prevenzione e di protezione.
Tra le misure principali di prevenzione emerge la sorveglianza sanitaria.
Pertanto, per determinare se i lavoratori siano soggetti a rischi inerenti alla loro salute o la sicurezza è necessario elaborare il documento di valutazione e stabilire le mansioni a rischio e, di conseguenza, i lavoratori soggetti alle visite mediche preventive e periodiche.
Esclusivamente in queste ipotesi, stabilite appunto dalla valutazione dei rischi, potrà e dovrà essere nominato il medico competente. Non è necessaria la nomina del medico preventivamente per il suo possibile coinvolgimento nella valutazione dei rischi, come indicato dalla normativa, se la sua nomina non è necessaria: ciò è stato ben chiarito da un recente interpello rivolto alla Commissione per gli interpelli.
È quindi il datore di lavoro che ha la responsabilità di determinare, attraverso la valutazione della propria organizzazione lavorativa, se sia necessaria l’attuazione della sorveglianza sanitaria in base ai rischi presenti e, di conseguenza, la nomina del medico competente. Nomina che potrà essere effettuata e formalizzata direttamente dal datore di lavoro o dal dirigente.

Ulteriore integrazione del decreto Lavoro al Testo unico di sicurezza riguarda il caso in cui il medico competente proceda ad effettuare la visita preventiva ad un lavoratore che non sia al suo primo impiego, ma abbia già svolto presso altro medico la relativa sorveglianza sanitaria. In questa specifica situazione il nuovo medico deve richiedere al lavoratore la sua precedente cartella sanitaria di cui terrà conto del contenuto, nel rilasciare il relativo giudizio di idoneità al lavoro. Non viene specificato dalla normativa né i tempi entro cui il precedente medico dovrà procedere alla consegna di copia della cartella sanitaria né quali obblighi vi siano nel caso in cui il lavoratore non fosse stato in precedenza sottoposto a sorveglianza sanitaria. Risulta comunque consigliabile che il medico competente richieda una dichiarazione al lavoratore che indichi l’assenza di precedenti visite per idoneità lavorativa.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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