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Le novità sulla richiesta del cd. beneficio addizionale da parte dei percettori RdC

L’INPS – con Messaggio del 24 settembre 2021, n. 3212 – ha comunicato che è possibile presentare le domande per l’erogazione del beneficio per l’autoimprenditorialità spettante ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione di tale beneficio.
La somma spettante è pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, da corrispondersi in un’unica soluzione, nei limiti di € 780 mensili.

Al riguardo, sarà possibile presentare domanda di beneficio addizionale, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico “RdC-Com Esteso”, tramite:

  • il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN in proprio possesso, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato;
  • i Centri di assistenza fiscale.

 

Possono proporre domanda di beneficio addizionale i soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di RdC in corso di erogazione;
  • abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
  • non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di RdC che abbiano già usufruito del beneficio addizionale.

 

Clicca e leggi il testo completo del messaggio.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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