L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 20 luglio 2021, n. 492 – ha fornito alcuni chiarimenti in tema di trattamento fiscale dei contributi erogati dall’Ente Bilaterale in favore dei lavoratori dipendenti e delle imprese.
Al riguardo, è stato ricordato che il Legislatore ha riconosciuto ai contributi di «qualsiasi natura» erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid19».
A mente dell’art. 10-bis, decreto legge n. 137/2020, non si prevedono tra i destinatari dei contributi non assoggettati a tassazione i lavoratori dipendenti.
Pertanto, i contributi erogati dall’Ente bilaterale nei confronti dei lavoratori dipendenti, quali somme sostitutive, ovvero integrative del reddito di lavoro dipendente ex art. 6, comma 2, TUIR concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, con obbligo di applicazione della ritenuta, ex art. 23 DPR n. 600/1973 e di rilascio della Certificazione Unica.
I contributi erogati nei confronti di «soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», invece, non concorrono alla formazione del reddito di tali soggetti per effetto del richiamato art. 10-bis.
Pertanto, l’Ente istante non deve indicare i contributi erogati nei confronti delle imprese nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770).