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Termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà

Il Ministero dello Sviluppo Economico – con Decreto Direttoriale del 03 settembre 2021 – ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà, ex art. 37, decreto legge 22 marzo 2021, n. 41.

Possono beneficiare delle agevolazioni le grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico (con la sola esclusione del settore bancario, finanziario e assicurativo) che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

  • versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero dalla sussistenza delle condizioni che valgono a qualificare l’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, punto 18, Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • presentano prospettive di ripresa dell’attività;
  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
  • non sono destinatarie di una sanzione interdittiva, ex art. 9, comma 2, lett. d), Dlgs. n. 231/ 2001, e s.m.i.;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

 

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono presentare un piano di rilancio, realistico e credibile, dell’azienda o di un suo asset, che illustri:

  • le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività d’impresa;
  • le prospettive di collocazione dell’impresa sul mercato, fornendo elementi giustificativi sullo stato di difficoltà temporaneo e sulla capacità di rimborso integrale del finanziamento eventualmente concesso;
  • le azioni che saranno individuate per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria;
  • le esigenze di liquidità per il prosieguo dell’attività, nonché le eventuali ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione o rilevazione dell’impresa o di suoi asset.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato, definito in conformità con il punto 27, lett. a), del “Quadro temporaneo”, da restituire in cinque anni.

L’importo complessivo non può essere superiore, alternativamente:

  • al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 01 gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  • al 25% del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.

L’importo del finanziamento concesso alla singola impresa o al gruppo di imprese beneficiare non può, in ogni caso, eccedere 30 milioni di euro.

Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e fino alle ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021, attraverso apposita procedura informatica, accessibile dal sito di Invitalia.

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà resa disponibile sul sito internet della medesima Agenzia prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande.

Per l’accesso alla piattaforma, è richiesta l’identificazione del compilatore della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Clicca e leggi il Decreto Direttoriale.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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