Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 30 settembre 2021 – ha informato d’aver firmato due provvedimenti inerenti il diritto al lavoro dei disabili.
Di seguito il dettaglio dei due provvedimenti.
A mente dell’art. 5, legge n. 68/1999, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Il nuovo decreto MLPS fissa tale importo ad € 39,21, con decorrenza gennaio 2022 (attualmente è pari ad € 30,64).
A mente dell’art. 15, legge n. 68/1999 viene previsto che le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi assunzionali di lavoratori disabili sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Al riguardo, il nuovo decreto MLPS (con decorrenza gennaio 2022) adegua ad:
- € 702,43 la sanzione per il mancato adempimento degli obblighi (trasmissione del prospetto informativo)
- € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.