L’INPS – con Messaggio del 26 novembre 2021, n. 4184 – ha fornito alcune precisazioni sull’esonero parziale della contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi, ex lege n. 178/2020.
I soggetti interessati devono risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva.
La verifica deve essere effettuata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 01 novembre 2021: la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.
Gli importi relativi allo sgravio si intendono infatti provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’effettuazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento, tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi.
In caso di comunicazione di reiezione, l’importo della contribuzione relativa all’annualità 2021 che risulti scaduta alla data della verifica di regolarità contributiva, ove non versata, sarà richiesto con l’invito a regolarizzare.
Restano esclusi dal beneficio, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse il cui versamento doveva essere effettuato alle rispettive scadenze relative a ciascuna rata.
Tali importi, in assenza di regolare versamento, saranno richiesti con l’invito a regolarizzare nella fase di attivazione della verifica di regolarità contributiva finalizzata al perfezionamento delle verifiche da effettuarsi successivamente alla comunicazione, anche parziale, di accoglimento.
Leggi il testo completo del Messaggio n° 4184 del 26-11-2021