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Le novità INPS sul Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura

L’INPScon Circolare del 3 febbraio 2022, n. 21 – ha affrontato la tematica del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura che prevede, in favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive, l’elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito.

Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell’erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell’esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell’evento lesivo fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga.

I termini di scadenza, infatti, ricadenti entro un anno dalla data in cui si è verificato l’evento lesivo, sono prorogati, dalle rispettive scadenze, per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione.

La data dell’evento lesivo dalla quale far decorrere il periodo di un anno è da individuare in quella della denuncia o in quella del primo atto processuale con cui la vittima ha avuto conoscenza certa dell’esistenza di indagini oppure di un procedimento penale di estorsione o nella diversa data indicata nel provvedimento di sospensione del Procuratore della Repubblica.

L’istanza deve essere presentata alla Struttura territoriale competente unitamente:

  • alla copia della richiesta di elargizione, ex artt. 3, 5, 6 e 8 della legge n. 44/1999
  • alla copia del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica, ex art. 20, comma 7, legge n. 44/1999.

Per ottenere il beneficio della riduzione delle sanzioni, fermo restando l’integrale pagamento dei contributi dovuti, occorre che sia stata riconosciuta la colpevolezza del terzo all’esito del procedimento promosso a seguito della denuncia o che tale procedimento sia quantomeno pendente alla data della richiesta di riduzione delle sanzioni. In ogni caso è necessario che la denuncia risulti effettuata entro tre mesi dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del fatto che costituisce reato.

L’interessato dovrà trasmettere, con le consuete modalità telematiche, l’apposita domanda di riduzione delle sanzioni civili.

La verifica della regolarità non deve considerare gli adempimenti contributivi ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, che, in quanto interessati dal provvedimento di sospensione, non costituiscono fattispecie di irregolarità per tutta la durata della proroga. Tali adempimenti torneranno ad essere rilevanti ai fini della verifica della regolarità una volta decorsi i due anni di proroga.

Clicca e collegati al sito INPS per saperne di più

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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