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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge cd. Semplificazioni

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, n. 143 è stato pubblicato il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.

Da un punto di vista lavoristico si segnalano le seguenti novità:

  • vengono allungati i termini per la registrazione degli aiuti di Stato Covid nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Tale proroga si applica alla registrazione nel RNA, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (il differimento della scadenza del 31 dicembre 2022 per la registrazione degli aiuti nel RNA farebbe preludere alla proroga del termine per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato, fissato, dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 143438/2022, al 30 giugno 2022);
  • è differito dal 31 marzo al 31 luglio 2022 il termine entro cui i Comuni devono adeguare le addizionali ai nuovi scaglioni IRPEF;
  • esonerati i dipendenti pubblici dal produrre l’autodichiarazione per l’erogazione del bonus € 200;
  • ampliata la platea dei soggetti beneficiari. Al che stabilisce che per i nuclei familiari orfanili, l’assegno è riconosciuto per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.

Viene inoltre disposto che:

  • l’importo di € 175 per ciascun figlio minorenne è esteso, limitatamente all’anno 2022, per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età;
  • la maggiorazione di € 105,95 ed € 85 mensili per ciascun figlio con disabilità minore, è estesa, limitatamente all’anno 2022, fino ai 21 anni;
  • nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 25.000 sono incrementati di € 120 per l’anno 2022.

Clicca e leggi il provvedimento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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