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Le novità sui buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nel I trimestre 2023

In data 10 gennaio 2023, il Consiglio dei Ministri n. 15 ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi.

Tra le altre cose:

  • si rende giornaliero l’obbligo per gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare il prezzo di vendita praticato. Il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato;
  • si rafforzano le sanzioni amministrative in caso di violazione, da parte degli esercenti, degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi. In caso di recidiva, la sanzione può giungere alla sospensione dell’attività per un periodo da sette a novanta giorni;
  • si rafforzano i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza;
  • viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti.

Da un punto di vista lavoristico, si segnala che nel periodo gennaio-marzo 2023, il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di € 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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