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Bonus Giovani – le novità del 2026

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026, n. 49 è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

L’art. 14 ha prorogato, con modalità e tempistiche diverse, i bonus occupazionali Giovani, Donne e ZES, normati dal decreto legge n. 60/2024 (cd. decreto Coesione).

 

Lo sgravio è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi in misura pari al 70% dei complessivi contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 500 su base mensile per ciascun lavoratore: l’assunzione deve essere a tempo indeterminato, ovvero ci deve essere una trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

 

Lo sgravio sarà incrementato al 100% nel caso in cui la suddetta assunzione produca incremento occupazionale netto della forza lavoro.

 

Ai datori di lavoro privati che, dal 01 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, assumono lavoratori con sede nelle regioni:

  • Abruzzo
  • Molise
  • Campania
  • Basilicata
  • Sicilia
  • Puglia
  • Calabria
  • Sardegna
  • Marche
  • Umbria

l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile per ciascun lavoratore.

L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.

 

L‘esonero spetta per l’assunzione dei soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo (portabilità dell’esonero).

Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

 

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con:

  • la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, Dlgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro), prorogato dalla legge n. 207/2024 fino al 2027;
  • l’esonero disciplinato dall’art. 5, legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di € 50.000 annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

 

Per accedere agli incentivi per l’assunzione, i datori di lavoro devono soddisfare una serie di requisiti generali:

rispettare le normative relative al lavoro e alla contrattazione collettiva, comprese quelle sui diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro.

L’assunzione deve essere:

  • conforme alle disposizioni del Dlgs. n. 150/2015 e alle normative sui diritti sindacali e sociali;
  • possedere il DURC;
  • in regola rispetto delle normative sui contratti di lavoro e degli obblighi di legge o contrattuali.

Inoltre, l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza per la riassunzione di lavoratori licenziati.

 

La disciplina dettata dal decreto Coesione prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o anche di un altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

 

Per la piena operatività, si dovrà attendere la pubblicazione della Circolare INPS, con le istruzioni operative di dettaglio.

 

Clicca qui per saperne di più

 

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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