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Prorogata la data di trasmissione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 30 aprile 2026 – ha reso noto che “al fine di consentire ai soggetti interessati da difficoltà tecniche di perfezionare le procedure, il termine per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, previsto dall’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, relativamente al biennio 2024-2025 è differito al 15 maggio 2026 (in luogo del 30 aprile 2026)”.

 

 

Al riguardo, è opportuno ricordare che a decorrere dal 01 marzo 2026 è disponibile sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il modello telematico per la compilazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al biennio 2024-2025.

L’obbligo di redazione del Rapporto riguarda tutte le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. Per le imprese con organico inferiore, la compilazione rimane su base volontaria, ma può assumere rilevanza strategica, in particolare in relazione alla partecipazione a procedure pubbliche o a percorsi di certificazione della parità di genere.

L’adempimento si inserisce nel quadro dell’art. 46, Dlgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), che disciplina la raccolta e la trasmissione periodica dei dati relativi alla composizione del personale, alle assunzioni, alle progressioni di carriera, ai livelli retributivi e alle cessazioni.

 

Il nuovo applicativo ministeriale presenta una funzionalità particolarmente utile per le aziende: infatti, è possibile riutilizzare i dati già inseriti nella rilevazione relativa al precedente biennio (2022-2023), procedendo eventualmente al loro aggiornamento.

 

La mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate, anche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11, DPR 19 marzo 1955, n. 520.

Inoltre, qualora l’inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, trova applicazione la misura più incisiva prevista dall’art. 46, comma 4, Dlgs. n. 198/2006, ossia la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Inoltre, ex art. 46, comma 4-bis, Dlgs. n. 198/2006, in caso di Rapporto mendace o incompleto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000, previa verifica della veridicità dei dati trasmessi.

 

Fino alla scadenza del termine di presentazione del nuovo Rapporto, le aziende che intendano partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la produzione del rapporto biennale potranno presentare copia di quello già trasmesso per il biennio 2022-2023, impegnandosi a integrare la documentazione con il nuovo Rapporto 2024-2025 entro il 15 maggio 2026.

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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