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Pubblicato in GU il decreto lavoro cd. 01 maggio (2-5)

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026, n. 99 è stato pubblicato il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.

Il provvedimento istituisce nuovi incentivi occupazionali, prevede alcune misure di conciliazione vita-lavoro e definisce il concetto di “salario giusto”.

 

L’art. 5 abroga l’art. 14, legge n. 26/2026: pertanto, sono abrogate le proroghe agli incentivi occupazionali del decreto legge n. 60/2024 (cd. decreto cd. Coesione).

 

L’art. 2 istituisce il cd. Bonus Giovani 2026.

 

I contraenti sono i seguenti.

Datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) che assumano – dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – under 35 anni.

Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:

  • il DURC
  • le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
  • le disposizioni contenute nei CCNL
  • 31, Dlgs. n. 150/2015.

 

Giovani che rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:

  • alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;
  • privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, ovvero privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

 

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time.

L’esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero stesso.

Non sono incentivabili i rapporti di lavoro in apprendistato, ex Dlgs. n. 81/2015, né quelli di lavoro domestico.

 

 

Lavoratori molto svantaggiati

L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad € 500 su base mensile.

Se la sede di lavoro o l’unità produttiva di impiego è in area Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Marche, Umbria, Calabria e Sardegna) l’importo massimo fruibile mensilmente a titolo di sgravio sale ad € 650 mensili.

 

Lavoratori svantaggiati

L’esonero contributivo (pari a € 500/€ 650 in base alla sede operativa del datore di lavoro) avrà durata pari a 12 mesi (in luogo dei 24 mesi previsti per i lavoratori molto svantaggiati) qualora l’assunzione riguardi soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con:

  • la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, Dlgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro).

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex lege n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento, ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in commento.

Le assunzioni incentivate devono comportare un incremento occupazionale netto.

 

Le modalità di fruizione dell’incentivo occupazionale 2026 saranno declinate in una Circolare INPS di prossima emanazione.

 

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Pubblicato in GU il decreto lavoro cd. 01 maggio (5-5)

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