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Pubblicato l’Avviso n. 3-2026 di FAPI (2-2)

formazione continua dipendenti

ll CdA di FAPI – con delibera del 24 marzo 2026, n. 9 – ha approvato l’Avviso 3-2026 “Generalista territoriale”, con disponibilità di € 4.000.000 a carattere territoriale.

 

 Possono presentare domanda di ammissione al contributo finanziario del FAPI:

  • Imprese o Consorzi di Imprese che alla data di presentazione del Piano siano aderenti cioè iscritte al FAPI e che si impegnino a mantenerne l’iscrizione per almeno 24 mesi a far data dalla dichiarazione stessa, pena la revoca del contributo;
  • Enti di formazione e/o agenzie formative accreditate presso la Regione di pertinenza del Piano, su incarico formale delle Aziende beneficiarie. L’accreditamento dovrà essere documentato a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000;
  • Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) fra i predetti soggetti, alle quali possono aderire le Università pubbliche e private, gli Istituti di Istruzione Superiore. In tal caso il titolare responsabile del Piano e del contributo finanziario FAPI è il capofila dell’ATI/ATS che dovrà essere accreditato presso la Regione di pertinenza del Piano;
  • Enti nazionali indicati nel CCNL di settore (c.d. ENTI CCNL) per la formazione professionale e continua dei lavoratori delle aziende che applicano lo stesso contratto, in qualità di capofila titolare.

 

Il soggetto proponente titolare del contributo finanziario, qualora lo stesso Piano sia finanziato dal FAPI, diventa il Soggetto attuatore dell’intervento.

Le aziende beneficiarie degli interventi devono risultare iscritte al FAPI al momento di presentazione della domanda di contributo.

 

Sono destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti da imprese aderenti e versanti al FAPI per i quali esista l’obbligo del versamento all’INPS del contributo integrativo, ex art. 25, legge n. 845/1978.

Nel dettaglio, sono destinatari delle attività formative:

  • lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato;
  • apprendisti;
  • lavoratori temporaneamente sospesi;
  • soci lavoratori di cooperative;
  • lavoratori con contratti a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro.

 

In via straordinaria, possono partecipare alla formazione anche i titolari di microimprese, senza riconoscimento dei costi.

 

La dotazione complessiva dell’Avviso è pari ad € 4.000.000, ripartita su base regionale secondo criteri che tengono conto sia dei versamenti sia del numero di aderenti.

Tra le regioni con maggiore disponibilità si segnala la Lombardia (€ 960.000), seguita da Piemonte e Veneto. È inoltre previsto un meccanismo di redistribuzione delle risorse non utilizzate, che consente di ottimizzare l’impiego dei fondi e ridurre eventuali squilibri territoriali.

La dimensione regionale rappresenta un elemento chiave, in quanto rafforza il legame tra formazione e sviluppo locale.

Dal punto di vista pratico, questo implica che la tempestività nella presentazione e la qualità progettuale assumono un ruolo determinante per l’accesso alle risorse disponibili a livello regionale.

 

I finanziamenti sono soggetti alla disciplina sugli aiuti di Stato, con possibilità di scelta tra regime “de minimis” e regime di esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014).

I contributi possono arrivare fino ad € 54.000 per piano, in funzione della dimensione aziendale e della struttura del progetto.

 

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma online del Fondo entro il 29 maggio 2026.

La procedura prevede:

  • presentazione telematica del piano;
  • invio tramite PEC della documentazione.

 

Particolare attenzione deve essere posta alla trasmissione della documentazione in un’unica cartella .zip, secondo le specifiche del bando. Il mancato rispetto delle modalità previste comporta la non ammissibilità del piano.

 

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    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.